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Ordinanza — n. 32509/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32509/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELCASTRO TONINO nato a ALESSANDRIA il 18/01/1964 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAtztatoàVviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Tonino Belcastro lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e contesta il trattamento sanzionatorio in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 9 novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 12 maggio 2022 in Villa San Giovanni:

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e.uro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena sospensione di pena sentenza penale pena privativa della libertà messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELCASTRO TONINO nato a ALESSANDRIA il 18/01/1964 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAtztatoàVviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Tonino Belcastro lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e contesta il trattamento sanzionatorio in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 9 novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 12 maggio 2022 in Villa San Giovanni:

Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e.uro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il lierFtennre Il Pre