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Ordinanza — n. 32505/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for improper personal filing and non-compliant grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Chlihi Hamza inadmissible due to procedural defects. The appellant personally submitted the request to challenge the plea bargain sentence without citing the specific statutory grounds required by law. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict criteria for reviewing plea agreements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility personal filing defect Cassazione ordinanza sentencing review limits commisurazione della pena per traffico di stupefacenti spese di detenzione pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato personalmente, sia perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHLIHI HAMZA (CUI 055WACK) nato il 08/05/1998 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESEÉclato avviso alle parti ,:-7 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Chlihi Hamza, con ricorso personale, censura la congruità della pena (anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 settembre 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Varese, in relazione al reato ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Tradate dal 4 febbraio al 5 maggio 2019:

Considerato che il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato personalmente, sia perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il C ier tern, Il P