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Ordinanza — n. 32504/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32504/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32504/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BATHIE (CUI 02W6Z71) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO7____dato avviso alle 737;-F17,--7 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Ndiaye Bathie censura la congruità della pena (mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in data 28 ottobre 2022 in Torino:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti pene e misure spese di detenzione indennizzo per detenzione ingiustificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BATHIE (CUI 02W6Z71) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO7____dato avviso alle 737;-F17,--7 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Ndiaye Bathie censura la congruità della pena (mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in data 28 ottobre 2022 in Torino:

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 • Siliere-esten ore Il Presiden