Ordinanza — n. 32504/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BATHIE (CUI 02W6Z71) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO7____dato avviso alle 737;-F17,--7 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Ndiaye Bathie censura la congruità della pena (mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in data 28 ottobre 2022 in Torino:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BATHIE (CUI 02W6Z71) nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO7____dato avviso alle 737;-F17,--7 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che il ricorrente Ndiaye Bathie censura la congruità della pena (mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa) applicatagli con sentenza di patteggiamento emessa il 29 ottobre 2022 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in data 28 ottobre 2022 in Torino:
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 • Siliere-esten ore Il Presiden