Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of comparison with sentencing considerations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was manifestly unfounded. The appellant contested the sentencing reasoning, yet the court noted the appeal failed to compare its arguments with the specific considerations in the lower court's judgment regarding the minor deviation from the minimum penalty and the modest increase for recidivism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded because it fails to confront the arguments with the pertinent considerations of the contested judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOW MOR nato il 07/01/1998 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 16 febbraio 2022, con cui Mbow Mor, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 495 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in Torino il 14 febbraio 2022.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2-3), nella quale sono stati rimarcati il lievissimo scostamento dalla pena minima per il più grave reato ex art. 495 cod. pen. e il modesto aumento per la continuazione con il delitto di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, risultato coinvolto in una pluralità di attività illecite nell'ambito dei traffici di stupefacenti.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il CRnisi2liere estensore Il Presidente