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Ordinanza — n. 32255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANTONI RUGGIERO nato a TORINO il 20/04/1962 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruggiero Deantoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché, al di là delle astratte definizioni riportate nel secondo motivo, si risolvono nella mera e generica reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto si limita a censurare genericamente il trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANTONI RUGGIERO nato a TORINO il 20/04/1962 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruggiero Deantoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché, al di là delle astratte definizioni riportate nel secondo motivo, si risolvono nella mera e generica reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto si limita a censurare genericamente il trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deduzione per spese modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie spese di difesa dispensa dal versamento delle spese recupero delle spese esecutive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANTONI RUGGIERO nato a TORINO il 20/04/1962 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruggiero Deantoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché, al di là delle astratte definizioni riportate nel secondo motivo, si risolvono nella mera e generica reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto si limita a censurare genericamente il trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente