Ordinanza — n. 32254/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto, infine, che, in considerazione del rito, nulla spetta alla parte civile - che ha solo depositato le proprie conclusioni - a titolo di rifusione delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e Il Pres.de