Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
affezioni psichiche revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali azione civile condono delle spese procedurali motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Genovese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni rassegnate dalla parte civile; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione dell'elemento psicologico dei due reati ascritti sulla base di una rilettura delle risultanze istruttorie e, comunque, meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e.4 délla sentenza ); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto, infine, che, in considerazione del rito, nulla spetta alla parte civile - che ha solo depositato le proprie conclusioni - a titolo di rifusione delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e Il Pres.de