Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito corruzione nell'esecuzione forzata dolo determinante appropriazione indebita
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere sore Il Pre idente