Ordinanza — n. 32248/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCELLO MARIO nato a OLIENA il 18/01/1950 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Fancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché tende a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda e, soprattutto, dell'elemento psicologico del reato, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si veda pagina 6 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere sore Il Pre idente