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Ordinanza — n. 32247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO DOMENICO nato a AOSTA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato ed espressivo di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio in termini adeguati e non manifestamente illogici, sulla base di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO DOMENICO nato a AOSTA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato ed espressivo di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio in termini adeguati e non manifestamente illogici, sulla base di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva adeguamento della pena sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali tassazione delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO DOMENICO nato a AOSTA il 14/02/1981 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato ed espressivo di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale argomentato in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze ed al trattamento sanzionatorio in termini adeguati e non manifestamente illogici, sulla base di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere est Il Pr idente