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Ordinanza — n. 32241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAMOSCA GIUSEPPINA nato il 17/12/1969 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Ferramosca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura, relativi all'accertamento della presenza di più persone ed alla natura offensiva delle farsi pronunciate dall'imputata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice dì merito (si vedano le pagine da 3 a 6 della .sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAMOSCA GIUSEPPINA nato il 17/12/1969 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Ferramosca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura, relativi all'accertamento della presenza di più persone ed alla natura offensiva delle farsi pronunciate dall'imputata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice dì merito (si vedano le pagine da 3 a 6 della .sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ingiuria oltraggio alla corte espressioni sconvenienti nozione di molestie oltraggio a uno Stato estero comportamento abusivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAMOSCA GIUSEPPINA nato il 17/12/1969 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppina Ferramosca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura, relativi all'accertamento della presenza di più persone ed alla natura offensiva delle farsi pronunciate dall'imputata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice dì merito (si vedano le pagine da 3 a 6 della .sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consiglie Il Preà