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Ordinanza — n. 32239/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription and generic factual reconstruction arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Resta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds infounded because the alleged criminal activity ceased in 2014, meaning the statute of limitations had not yet expired at the time of the lower court's judgment. The third ground was rejected as it attempted a generic factual reconstruction based solely on witness testimony without critical comparison to the lower court's logically sound chronological analysis of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 158, comma primo, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a e b, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the statute of limitations has not yet expired and the grounds for appeal are either factually unfounded regarding the cessation of the crime or constitute a generic request for a different factual reconstruction without critical engagement with the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal inadmissibility factual reconstruction witness testimony court costs and fine sospensione di pena condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 158, comma primo, cod. pen.
art. 158, comma primo, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a e b, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA MICHELE nato a NEVIANO il 15/07/1940 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Resta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che dal capo di imputazione risulta che la continuazione è cessata alla data del 10 dicembre 2014 e, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era ancora maturato il termine di prescrizione (cfr. art. 158, comma primo, cod. pen.); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è formulato in chiave estremamente generica e tende a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda sulla base delle sole dichiarazioni rese da un teste, omettendo, tuttavia, ogni confronto critico con la sentenza impugnata che con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha ricostruito, anche da un punto di vista cronologico, le condotte tenute dall'imputato, ponendo, in particolare, l'accento, sull'asportazioni dei beni funzionali all'attività della persona offesa (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere re Il Pr'e i