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Ordinanza — n. 32237/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32237/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO DOMENICO nato a NAPOLI il 28/06/1988 DE SANTIS MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 09/04/1982 POZONE EMMANUELE nato a NAPOLI il 17/08/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da Domenico Bruno, Emmanuele Pozzone e Massimilano De Santis sono manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al ricorso di Bruno Domenico, che censura l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati a titolo di Continuazione e l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. - esaustiva ed immune da vizi risulta la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti specifici del ricorrente, e negato la circostanza attenuante in considerazione della intempestività del risarcimento avvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (Cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Rv. 284043, Casagrande); Ritenuto che - quanto ai ricorsi di Pozone Emmanuele e De Santis Massimiliano, che censurano l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - occorre rilevare come la motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di applicazione di tale circostanza attenuante deve ritenersi relativa a tutti i ricorrenti, essendo comune la ragione del diniego correlata alla intempestività della condotta risarcitoria che è stata, tuttavia, valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno risarcimento del danno regime di risarcimento restituzione e risarcimento condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO DOMENICO nato a NAPOLI il 28/06/1988 DE SANTIS MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 09/04/1982 POZONE EMMANUELE nato a NAPOLI il 17/08/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi proposti da Domenico Bruno, Emmanuele Pozzone e Massimilano De Santis sono manifestamente infondati; Considerato, invero, che - quanto al ricorso di Bruno Domenico, che censura l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati a titolo di Continuazione e l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. - esaustiva ed immune da vizi risulta la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti specifici del ricorrente, e negato la circostanza attenuante in considerazione della intempestività del risarcimento avvenuto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (Cfr.

Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Rv. 284043, Casagrande); Ritenuto che - quanto ai ricorsi di Pozone Emmanuele e De Santis Massimiliano, che censurano l'omessa motivazione della Corte d'appello in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - occorre rilevare come la motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di applicazione di tale circostanza attenuante deve ritenersi relativa a tutti i ricorrenti, essendo comune la ragione del diniego correlata alla intempestività della condotta risarcitoria che è stata, tuttavia, valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci