Ordinanza — n. 32233/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 09/04/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Errico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, affermato la responsabilità dell'imputato in considerazione del pericolo per gli utenti della strada determinato durante la fuga (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi logici o giuridici, non censurabile in questa Sede, ha ritenuto congrua la pena irrogata alla luce delle gravi modalità della condotta (risulta, infatti, che l'imputato era sprovvisto della patente e viaggiava su un mezzo sottoposto a sequestro) e dei precedenti penali del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 09/04/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Errico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, affermato la responsabilità dell'imputato in considerazione del pericolo per gli utenti della strada determinato durante la fuga (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza);
Ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi logici o giuridici, non censurabile in questa Sede, ha ritenuto congrua la pena irrogata alla luce delle gravi modalità della condotta (risulta, infatti, che l'imputato era sprovvisto della patente e viaggiava su un mezzo sottoposto a sequestro) e dei precedenti penali del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere nso Il Pre ide