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Ordinanza — n. 32231/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanna Crispino inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked specific reasoning. The court rejected this claim, finding the lower court's arguments logical and non-arbitrary, thus ruling the appeal's grounds too general to merit review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are generic and specific, as the lower court must have correctly reasoned without arbitrariness.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal specificity of grounds Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal lack of specificity condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPINO GIOVANNA nato a FRATTAMAGGIORE il 05/03/1968 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanna Crispino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici, avendo la sentenza impugnata correttamente motivato, con argomentazioni non illogiche né frutto di arbitrio, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere e Il Pr(elidente