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Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZZERA MARCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/06/1982 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marzo Zazzera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza del fatto ed all'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZZERA MARCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/06/1982 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marzo Zazzera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza del fatto ed all'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali affezioni psichiche perizia psichiatrica insufficiente motivi di cassazione punibilità cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZZERA MARCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/06/1982 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marzo Zazzera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza del fatto ed all'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 20