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Ordinanza — n. 32226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ida Levakovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e riproduttivo delle medesime doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la sentenza impugnata ha disatteso con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ida Levakovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e riproduttivo delle medesime doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la sentenza impugnata ha disatteso con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revisione della sentenza penale riconsiderazione attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ida Levakovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e riproduttivo delle medesime doglianze relative alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la sentenza impugnata ha disatteso con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023