Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Faustino Basilico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments consisted solely of factual complaints and alternative reconstructions of events, which were already adequately addressed by the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that these grievances did not meet the legal requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or alternative factual reconstructions that do not raise new legal issues are inadmissible in jurisdictional proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILICO FAUSTINO nato a SILVI il 25/05/1964 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Faustino Basilico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente, oltre a limitarsi ad esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda, disattesa dalla Corte con motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza in ordine alla legittimazione di Domenico Basilico a presentare la querela ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alla comproprietà dell'immobile, al fatto che questo, all'epoca dei fatti, era utilizzato da tutti i comproprietari e non era nella disponibilità esclusiva dell'imputato, ed alla condotta tenuta; si veda, infine, pagina 6, quanto alla esclusione della scrinninante, stante la non ascrivibilità a Domenico Basilico di alcuna condotta di spoglio, e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu