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Ordinanza — n. 32223/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Abramo Lochis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lochis challenged a lower court's denial of a specific exemption from criminal liability, arguing the court's reasoning was insufficient. The Court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual grievances rather than valid legal objections.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or dissatisfaction with the denial of a specific exemption from criminal liability are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints criminal exemption Court of Cassation procedural admissibility condotta illecita della polizia uso sproporzionato della forza reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCHIS ABRAMO nato a SARNICO il 04/05/1974 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abramo Lochis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a sollecitare un'alternativa ricostruzione della vicenda e ad esprimere mero dissenso in ordine al diniego della scriminate di cui all'art. 393-bis cod. pen., esclusa dalla Corte con motivazione congrua ed immune da vizi (si veda pagina 6 della sentenza in cui .si pone l'accento sulla particolare violenza della condotta tenuta dall'imputato dinanzi al legittimo controllo che stavano eseguendo i due operanti). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere est Il Pre idente