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Ordinanza — n. 32222/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32222/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MORENO nato a TREVIGLIO il 18/11/1993 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno De Giglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al perimetro del giudizio di legittimità e, comunque, adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata con argomentazioni congrue e immuni da vizi, completamente ignorate dal ricorrente (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che sono parimenti inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso in quanto generici e meramente reiterativi delle medesime doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento punitivo, anch'esse adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale e disattese con argomentazioni congrue e non illogiche, avuto riguardo, quanto al primo profilo, alla negativa personalità del ricorrente, quale emerge non solo dalla gravità della condotta ascritta, ma anche dalle successive condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e danneggiamenti, nonché dalla revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dall'assenza di elementi sintomatici dell'avvio di un percorso di risocializzazione; quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha evidenziato che lo stesso è stato determinato in misura prossima al minimo edittale e, comunque, congrua rispetto al disvalore del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32222/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MORENO nato a TREVIGLIO il 18/11/1993 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno De Giglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al perimetro del giudizio di legittimità e, comunque, adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata con argomentazioni congrue e immuni da vizi, completamente ignorate dal ricorrente (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che sono parimenti inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso in quanto generici e meramente reiterativi delle medesime doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento punitivo, anch'esse adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale e disattese con argomentazioni congrue e non illogiche, avuto riguardo, quanto al primo profilo, alla negativa personalità del ricorrente, quale emerge non solo dalla gravità della condotta ascritta, ma anche dalle successive condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e danneggiamenti, nonché dalla revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dall'assenza di elementi sintomatici dell'avvio di un percorso di risocializzazione; quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha evidenziato che lo stesso è stato determinato in misura prossima al minimo edittale e, comunque, congrua rispetto al disvalore del fatto.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena revisione in materia penale collegamento alternativo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MORENO nato a TREVIGLIO il 18/11/1993 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno De Giglio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e costituito da mere doglianze in fatto volte a fornire un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al perimetro del giudizio di legittimità e, comunque, adeguatamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata con argomentazioni congrue e immuni da vizi, completamente ignorate dal ricorrente (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che sono parimenti inammissibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso in quanto generici e meramente reiterativi delle medesime doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento punitivo, anch'esse adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale e disattese con argomentazioni congrue e non illogiche, avuto riguardo, quanto al primo profilo, alla negativa personalità del ricorrente, quale emerge non solo dalla gravità della condotta ascritta, ma anche dalle successive condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e danneggiamenti, nonché dalla revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dall'assenza di elementi sintomatici dell'avvio di un percorso di risocializzazione; quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha evidenziato che lo stesso è stato determinato in misura prossima al minimo edittale e, comunque, congrua rispetto al disvalore del fatto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consiglie