Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding borderline personality and excessive punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider his borderline personality disorder and imposed excessive punishment, but these claims were deemed generic and repetitive of arguments already rejected by the appellate court. The court ruled that the first-person singular perspective in the original text was a transcription error, as the decision explicitly addresses the appellant's arguments in the third person.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments regarding personality disorders or sentencing excessiveness that were already adequately examined and rejected by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Bilel Barhoumi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, privo di specificità e meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura concernente la possibile incidenza della asserita personalità borderline dell'imputato sull'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza in cui si evidenzia l'assenza di elementi sintomatici di una incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo della medesima doglianza in ordine alla eccessività del trattamento punitivo, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua e non illogica, ha reputato congruo il trattamento sanzionatorio in ragione della ritenuta recidiva e attribuito valore ostativo, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla personalità dell'imputato quale emerge dai numerosi precedenti penali a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere ore Il Pre