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Ordinanza — n. 32220/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating generic grievances and failing to meet statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for merely repeating the same complaint from the second instance without critically engaging with the lower court's reasoning regarding the defendant's liability. The second ground was dismissed as partially generic, unsupported by specific evidence, and because the request for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already decided without critical analysis, if it is manifestly unfounded, or if statutory requirements for non-punishment requests, such as specific allegations of minor harm, are not met.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances generic arguments non-punishment request statutory requirements court costs Cassa delle ammende domicilio anteriore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 comma 4 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI MARIO nato a AVEZZANO il 24/06/1993 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Morelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reitera la medesima doglianza dedotta in appello senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal teste De Pisi (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza) e dallo stesso Morelli il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha ammesso .che, all'epoca dei fatti, abitava in via Roma e non, come dedotto in ricorso, in via XX Settembre; ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il secondo motivo di ricorso in quanto, in parte, generico e manifestamente infondato e, in parte, relativo a doglianza non proposta in appello e dedotta in termini privi di specificità in questa Sede; ritenuto, in particolare, che: quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è preclusa dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la relativa richiesta non era stata effettuata in sede di appello e, comunque, il ricorrente non allega elementi giustificativi di un giudizio di tenuità dell'offesa né gli stessi emergono dalla sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigli