Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32219/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32219/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTTI NINO nato a SANT EGIDIO ALLA VIBRATA il 27/02/1967 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nino Ciotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico, versato in fatto e, soprattutto, eccentrico rispetto al reato ascritto all'imputato (nella parte in cui, sulla base di una alternativa ricostruzione dei fatti, prospetta una diversa qualificazione del reato presupposto, facendo riferimento al delitto di calunnia anziché a quello di simulazione di reato per cui è stato condannato il ricorrente); considerato che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e non, come erroneamente dedotto da ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 367 cod. pen, art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 32219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 367 cod. pen. (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e non, come erroneamente dedotto da ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione in materia penale reiterazione di reati penali modifica della sentenza allegazioni inverosimili dubbio circa il carattere di infrazione difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 367 cod. pen
art. 368 cod. pen
(si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e non, come erroneamente dedotto da ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 368 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTTI NINO nato a SANT EGIDIO ALLA VIBRATA il 27/02/1967 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nino Ciotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico, versato in fatto e, soprattutto, eccentrico rispetto al reato ascritto all'imputato (nella parte in cui, sulla base di una alternativa ricostruzione dei fatti, prospetta una diversa qualificazione del reato presupposto, facendo riferimento al delitto di calunnia anziché a quello di simulazione di reato per cui è stato condannato il ricorrente); considerato che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e non, come erroneamente dedotto da ricorrente, in ordine al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere re Il Prà