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Ordinanza — n. 32218/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32218/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI DANIELE nato a PESCARA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Baldini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla esclusione della recidiva ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione che, sebbene sintetica, appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici, avuto riguardo, in particolare, alla evidenziata presenza di due precedenti specifici a carico dell'imputato ed all'assenza di elementi di segno positivo (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32218/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI DANIELE nato a PESCARA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Baldini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla esclusione della recidiva ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione che, sebbene sintetica, appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici, avuto riguardo, in particolare, alla evidenziata presenza di due precedenti specifici a carico dell'imputato ed all'assenza di elementi di segno positivo (cfr.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI DANIELE nato a PESCARA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Baldini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla esclusione della recidiva ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione che, sebbene sintetica, appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici, avuto riguardo, in particolare, alla evidenziata presenza di due precedenti specifici a carico dell'imputato ed all'assenza di elementi di segno positivo (cfr.

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere sore Il Prsisidente