Cassation court dismisses appeal on calunnia charges as generic and factually unfounded despite legislative changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimo Magnasco inadmissible and dismissed the second ground as manifestly unfounded. The appellant argued against the conviction for calunnia, but the court noted the first ground was merely a repetition of arguments already rejected by the lower court. The court ruled that the crime of calunnia remains punishable even if the underlying act ceases to be a crime or requires a private prosecution, and identified the object of the accusation as either theft or money laundering of checks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime of calunnia remains punishable even if the underlying act ceases to be a crime or becomes subject to private prosecution, and the accusation can be based on alternative facts such as theft or money laundering.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNASCO MASSIMO nato a BERGAMO il 27/10/1964 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Magnasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo B già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto: la perseguibilità del delitto di calunnia, già consumato, permane anche se, per effetto di un intervento legislativo, il fatto oggetto della incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela (Sez. 6, n. 12673 del 21/11/1988, Caronna, Rv. 180011); in ogni caso, nella fattispecie concreta l'oggetto dell'incolpazione è stato ravvisato, alternativamente, nel furto o nella ricettazione degli assegni. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.