Ordinanza — n. 32215/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co