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Ordinanza — n. 32215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Perrucci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo della medesima doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee già dedotta in sede di appello e rigettata dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici (si veda pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co