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Ordinanza — n. 32214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Berardino Leonetti inadmissible due to generic and merely repetitive grounds. Leonetti challenged the Second Instance Court's judgment regarding his criminal liability, but the court found his arguments insufficiently distinct from those already properly evaluated at the lower level. Consequently, the appeal was rejected, and Leonetti was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds that merely reproduce the criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments merits already decided procedural costs criminal liability Cassation review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI BERARDINO nato a ANDRIA il 06/09/1953 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Berardino Leonetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità per i reati ascritti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consiglier Il PrdSide