Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of legal basis in Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Breglia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding improper service of process manifestly unfounded because evidence proved the defendant was not found at his declared address. Furthermore, the second and third grounds were deemed generic and merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic criticisms or arguments not permitted by law render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGLIA RAFFAELE nato a FOGGIA il 04/06/1978 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Breglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato che il primo motivo di ricorso relativo all'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto ed alla conseguente nullità della notifica eseguita ai sensi del 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia è manifestamente infondato perché è in atti relata di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, rivelatasi negativa in quanto non reperito al domicilio dichiarato. Considerato che il secondo e terzo motivo sono generici, versati in fatto e meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza, quanto alla valutazione del DVD, e pagina 3 con riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 luglio 2023 Il Consiglier re I