Italian court dismisses appeal on criminal evasion and reduced sentencing grounds, ruling arguments insufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Claudio Corelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion and the application of a reduced sentence. The court found that the appellate court correctly identified the evasion based on the defendant's unauthorized departure from his residence and his delayed return after being prompted by his father. Consequently, the court rejected the arguments regarding the statutory reduction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 5, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant reiterates arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with sufficient legal reasoning, failing to demonstrate a new ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORELLI CLAUDIO nato a ROMA il 05/04/1978 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di Claudio Corelli reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con adeguati argomenti giuridici dai Giudici di merito, in particolare: circa il primo motivo di ricorso, la Corte di appello correttamente ha ravvisato il reato di evasione perché l'imputato, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, è stato colto fuori dalla propria abitazione prima dell'ora in cui era autorizzato a allontanarsene e in assenza di un apprezzabile motivo a sua giustificazione ; nel dedurre la ricorrenza della diminuente ex art. 385, comma 5, cod. pen., il secondo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione della sentenza che ha rilevato che l'imputato rientrò nella sua abitazione soltanto soltanto dopo essere stato sollecitato dal padre che lo avvisof dell'accesso dei Carabinieri; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglie estensore r Il Presidente