Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's application of common experience.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Marco Tuzzi and Maurizio Tuzzi inadmissible regarding charges of extortion and insult. The lower court had convicted the defendants based on pertinent maxims of common experience, rejecting arguments that their words did not hinder public officials or that generic mitigating circumstances applied. The appellate court's reasoning was deemed free from manifest illogicality, leading to the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 639-bis cod. pen.: Appeals challenging convictions based on maxims of common experience are inadmissible if the lower court's reasoning lacks manifest illogicality and correctly rejects arguments that the specific statutory elements were not met.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUZZI MARCO nato a MESSINA il 12/04/1990 TUZZI MAURIZIO nato a MESSINA il 13/11/1961 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, nel contestare la responsabilità degli imputati per i reati ex artt. 336 e 639-bis cod. pen. come descritti nelle imputazioni, i ricorsi congiunti di Marco Tuzzi e Maurizio Tuzzi, non si confrontano con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità degli imputati sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, mentre inconducente risulta l'assunto che le espressioni rivolte ai pubblici ufficiali non avrebbero impedito che questi compissero il loro ufficio perché la configurazione del reato ex art. 336 cod. pen. non richiede che le minacce abbiano impedito o ostacolato l'esercizio della funzione pubblica; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto valorizzando la pertinacia e la particolare veemenza della condotta dei ricorrenti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente