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Ordinanza — n. 32209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONEL FRANCESCO EMANUELE nato a TERNI il 31/01/1975 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Francesco Emanuele Tonel nel dedurre violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscimento del fatto di particolare tenuità non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale perché violenta e minacciosa e «articolata in plurime fasi» — tanto da richiedere l'intervento di altre persone oltre ai verbalizzanti per fermarlo — e le tre precedenti violazioni dell'art. 186 cod. strad.; ritenuto che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione nella concessione d'ufficio della sospensione condizionéllla pena (pecuniaria) perché pregiudizievole ai fini della concedibilità e/o revoca del beneficio in relazione ai[altro reato, non risulta essere stato motivo di appello, sicché risulta inammissibile per la stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa concorso di motivi di sospensione sospensione del diritto all'indennità motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONEL FRANCESCO EMANUELE nato a TERNI il 31/01/1975 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Francesco Emanuele Tonel nel dedurre violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscimento del fatto di particolare tenuità non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato la gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale perché violenta e minacciosa e «articolata in plurime fasi» — tanto da richiedere l'intervento di altre persone oltre ai verbalizzanti per fermarlo — e le tre precedenti violazioni dell'art. 186 cod. strad.; ritenuto che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione nella concessione d'ufficio della sospensione condizionéllla pena (pecuniaria) perché pregiudizievole ai fini della concedibilità e/o revoca del beneficio in relazione ai[altro reato, non risulta essere stato motivo di appello, sicché risulta inammissibile per la stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368;

Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.