Ordinanza — n. 32206/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIORGIO ANTONIO nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n Ritenuto che il ricorso di Giorgio Tarantino contesta in termini del tutto vaghi e generici le valutazioni discrezionali adottate dal Giudici di merito circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la (peraltro lieve) eccedenza rispetto al minimo edittale considerando il precedente penale per tentato omicidio e l'inammissibilità di un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIORGIO ANTONIO nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di Giorgio Tarantino contesta in termini del tutto vaghi e generici le valutazioni discrezionali adottate dal Giudici di merito circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la (peraltro lieve) eccedenza rispetto al minimo edittale considerando il precedente penale per tentato omicidio e l'inammissibilità di un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente