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Ordinanza — n. 32206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIORGIO ANTONIO nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n Ritenuto che il ricorso di Giorgio Tarantino contesta in termini del tutto vaghi e generici le valutazioni discrezionali adottate dal Giudici di merito circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la (peraltro lieve) eccedenza rispetto al minimo edittale considerando il precedente penale per tentato omicidio e l'inammissibilità di un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente

Parole chiave

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motivi probatori mancata prova di parzialità garanzia di un equo processo facoltà di astenersi dal testimoniare apprezzamento arbitrario delle prove circostanza aggravante
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIORGIO ANTONIO nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il ricorso di Giorgio Tarantino contesta in termini del tutto vaghi e generici le valutazioni discrezionali adottate dal Giudici di merito circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la (peraltro lieve) eccedenza rispetto al minimo edittale considerando il precedente penale per tentato omicidio e l'inammissibilità di un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons iere estensore Il Presidente