Ordinanza — n. 32205/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FRANCESCO nato a BARI il 02/04/1965 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di Francesco Milella, il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, ma si limita a deduzioni del tutto generiche senza specifici collegamenti con la fattispecie concreta; mentre, per altro verso, la Corte di appello correttamente ha ritenuto fondato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, delta richiesta di giudizio abbreviato condizionato perché non connessa a circostanza (la necessità di recuperare il cane allontanatosi da casa ) rilevante; ritenuto che adeguatamente giustificato risulta il disconoscimento della particolare tenuità del fatto in considerazione della estensione dell'allontanamento dal domicilio presso il quale il ricorrente doveva stare agli arresti domiciliari e della circostanza ch'egli fu sorpreso a intrattenersi con un pregiudicato; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FRANCESCO nato a BARI il 02/04/1965 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di Francesco Milella, il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, ma si limita a deduzioni del tutto generiche senza specifici collegamenti con la fattispecie concreta; mentre, per altro verso, la Corte di appello correttamente ha ritenuto fondato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, delta richiesta di giudizio abbreviato condizionato perché non connessa a circostanza (la necessità di recuperare il cane allontanatosi da casa ) rilevante; ritenuto che adeguatamente giustificato risulta il disconoscimento della particolare tenuità del fatto in considerazione della estensione dell'allontanamento dal domicilio presso il quale il ricorrente doveva stare agli arresti domiciliari e della circostanza ch'egli fu sorpreso a intrattenersi con un pregiudicato; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA FRANCESCO nato a BARI il 02/04/1965 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di Francesco Milella, il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, ma si limita a deduzioni del tutto generiche senza specifici collegamenti con la fattispecie concreta; mentre, per altro verso, la Corte di appello correttamente ha ritenuto fondato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, delta richiesta di giudizio abbreviato condizionato perché non connessa a circostanza (la necessità di recuperare il cane allontanatosi da casa ) rilevante; ritenuto che adeguatamente giustificato risulta il disconoscimento della particolare tenuità del fatto in considerazione della estensione dell'allontanamento dal domicilio presso il quale il ricorrente doveva stare agli arresti domiciliari e della circostanza ch'egli fu sorpreso a intrattenersi con un pregiudicato; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente