Ordinanza — n. 32204/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIRI CATERINA nato a MESSINA il 17/04/1958 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che la ricorrente Caterina Caliri, che ha deposto (dopo avere ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 199 cod. proc. pen.) in relazione alle condotte del figlio Marco Durante, ha affermato di avere visto costui rientrare, accompagnato in automobile da Teresa Di Bella, dicendo che la Di Bella aveva acquistato per lui (privo di busta-paga) il telefono cellulare, mentre la Di Bella ha affermato che Durante (figlio della Caliri) le aveva sottratto il telefono cellulare assieme a un complice a bordo di uno scooter con il quale si era poi allontanato; ritenuto che la sentenza impugnata argomenta adeguatamente circa la rilevanza delle dichiarazioni, mentre nel ricorso — così sviluppando una tesi difensiva nuova rispetto al contenuto dell'atto di appello — si deduce che la sentenza omette di motivare circa la difformità tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente Caterina Caliri quale testimone e gli elementi di cui la stessa aveva conoscenza, e la loro diretta incidenza sulle circostanze tramite le quali il figlio aveva acquisito il possesso del cellulare (p. 3); ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando i due precedenti specifici per il reato di falsa testimonianza a carico della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 199 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 199 cod. proc. pen.) in relazione alle condotte del figlio Marco Durante, ha affermato di avere visto costui rientrare, accompagnato in automobile da Teresa Di Bella, dicendo che la Di Bella aveva acquistato per lui (privo di busta-paga) il telefono cellulare, mentre la Di Bella ha affermato che Durante (figlio della Caliri) le aveva sottratto il telefono cellulare assieme a un complice a bordo di uno scooter con il quale si era poi allontanato; ritenuto che la sentenza impugnata argomenta adeguatamente circa la rilevanza delle dichiarazioni, mentre nel ricorso — così sviluppando una tesi difensiva nuova rispetto al contenuto dell'atto di appello — si deduce che la sentenza omette di motivare circa la difformità tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente Caterina Caliri quale testimone e gli elementi di cui la stessa aveva conoscenza, e la loro diretta incidenza sulle circostanze tramite le quali il figlio aveva acquisito il possesso del cellulare (p. 3); ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando i due precedenti specifici per il reato di falsa testimonianza a carico della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIRI CATERINA nato a MESSINA il 17/04/1958 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che la ricorrente Caterina Caliri, che ha deposto (dopo avere ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 199 cod. proc. pen.) in relazione alle condotte del figlio Marco Durante, ha affermato di avere visto costui rientrare, accompagnato in automobile da Teresa Di Bella, dicendo che la Di Bella aveva acquistato per lui (privo di busta-paga) il telefono cellulare, mentre la Di Bella ha affermato che Durante (figlio della Caliri) le aveva sottratto il telefono cellulare assieme a un complice a bordo di uno scooter con il quale si era poi allontanato; ritenuto che la sentenza impugnata argomenta adeguatamente circa la rilevanza delle dichiarazioni, mentre nel ricorso — così sviluppando una tesi difensiva nuova rispetto al contenuto dell'atto di appello — si deduce che la sentenza omette di motivare circa la difformità tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente Caterina Caliri quale testimone e gli elementi di cui la stessa aveva conoscenza, e la loro diretta incidenza sulle circostanze tramite le quali il figlio aveva acquisito il possesso del cellulare (p. 3); ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando i due precedenti specifici per il reato di falsa testimonianza a carico della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigl re estensore Il Presidente