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Ordinanza — n. 32200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA PASQUALE nato a MONOPOLI il 26/03/1992 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo di ricorso di Pasquale Carbonara, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il loro diniego evidenziando la gravità della condotta di evasione e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA PASQUALE nato a MONOPOLI il 26/03/1992 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo di ricorso di Pasquale Carbonara, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il loro diniego evidenziando la gravità della condotta di evasione e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura rispetto dei requisiti formali irregolarità finanziarie oltraggio alla corte esame delle censure formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA PASQUALE nato a MONOPOLI il 26/03/1992 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo di ricorso di Pasquale Carbonara, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il loro diniego evidenziando la gravità della condotta di evasione e la negativa personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali anche specifici; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglier estensore Il Presidente