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Ordinanza — n. 32199/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32199/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUIGI nato a FOGGIA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, a differenza di quel che — peraltro in termini del tutto generici — si deduce nel ricorso di Luigi Caruso, la Corte di appello,,oitre a evidenziare come la pena sia stata determinata in misura aderente al minimo edittale, ha adeguatamente spiegato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto indicando la rilevante protrazione temporale della evasione e la sussistenza di precedenti penali anche specifici ravvicinati; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUIGI nato a FOGGIA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, a differenza di quel che — peraltro in termini del tutto generici — si deduce nel ricorso di Luigi Caruso, la Corte di appello,,oitre a evidenziare come la pena sia stata determinata in misura aderente al minimo edittale, ha adeguatamente spiegato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto indicando la rilevante protrazione temporale della evasione e la sussistenza di precedenti penali anche specifici ravvicinati; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza motivi medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUIGI nato a FOGGIA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che, a differenza di quel che — peraltro in termini del tutto generici — si deduce nel ricorso di Luigi Caruso, la Corte di appello,,oitre a evidenziare come la pena sia stata determinata in misura aderente al minimo edittale, ha adeguatamente spiegato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto indicando la rilevante protrazione temporale della evasione e la sussistenza di precedenti penali anche specifici ravvicinati; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglie estensore Il Presidente