Ordinanza — n. 32197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA ANTONELLO nato a FOGGIA il 11/12/1975 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonello Piserchia, al quale sono seguite le conclusioni scritte, risulta manifestamente infondato perché: - nel dedurre la nullità della sentenza impugnata assumendo che il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia e non invece al .domicilio eletto dall'imputato, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, dove si precisa che in realtà il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato il 14 aprile 2022 e che la raccomandata a/r è stata ritirata da Pietro Piserchia famiiare convivente dell'imputato (art.157, corna 8, cod. proc. pen.), sicché è irrilevante che la notifica sia stata effettuata anche al difensore di fiducia; - correttamente la Corte di appello ha ravvisato il reato di evasione perché l'imputato è stato sorpreso in un piazzale di pertinenza non esclusiva della sua abitazione ma area comune al condominio in cui egli abita e che, agli effetti dell'art.385 cod. pen./ si intende per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui si conduce la vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, per agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatcrietà (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744); - non irragionevolmente la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto rilevando che l'imputato è stato trovato in luogo frequentato da molte persone, in contrasto con le finalità della misura cautelare, e inoltre presenta numerosi e gravi precedenti penali integranti recidiva reiterata e infraquinquennale ostativa a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.), sicché è irrilevante che la notifica sia stata effettuata anche al difensore di fiducia; - correttamente la Corte di appello ha ravvisato il reato di evasione perché l'imputato è stato sorpreso in un piazzale di pertinenza non esclusiva della sua abitazione ma area comune al condominio in cui egli abita e che, agli effetti dell'art.385 cod. pen./ si intende per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui si conduce la vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, per agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatcrietà (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744); - non irragionevolmente la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto rilevando che l'imputato è stato trovato in luogo frequentato da molte persone, in contrasto con le finalità della misura cautelare, e inoltre presenta numerosi e gravi precedenti penali integranti recidiva reiterata e infraquinquennale ostativa a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISERCHIA ANTONELLO nato a FOGGIA il 11/12/1975 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonello Piserchia, al quale sono seguite le conclusioni scritte, risulta manifestamente infondato perché: - nel dedurre la nullità della sentenza impugnata assumendo che il decreto di citazione è stato notificato al difensore di fiducia e non invece al .domicilio eletto dall'imputato, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, dove si precisa che in realtà il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato il 14 aprile 2022 e che la raccomandata a/r è stata ritirata da Pietro Piserchia famiiare convivente dell'imputato (art.157, corna 8, cod. proc. pen.), sicché è irrilevante che la notifica sia stata effettuata anche al difensore di fiducia; - correttamente la Corte di appello ha ravvisato il reato di evasione perché l'imputato è stato sorpreso in un piazzale di pertinenza non esclusiva della sua abitazione ma area comune al condominio in cui egli abita e che, agli effetti dell'art.385 cod. pen./ si intende per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui si conduce la vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, per agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatcrietà (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744); - non irragionevolmente la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto rilevando che l'imputato è stato trovato in luogo frequentato da molte persone, in contrasto con le finalità della misura cautelare, e inoltre presenta numerosi e gravi precedenti penali integranti recidiva reiterata e infraquinquennale ostativa a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere e: 'nsore Il Presidente