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Ordinanza — n. 32196/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32196/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FINIS ANTONIO nato a BARI il 16/03/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ei/t, Ritenutodurre che il reato si sarebbe estinto per la sua prescrizione avvenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, il ricorso di Antonio De Finis non si confronta con i corretti calcoli esplicitati nella sentenza, in base ai quali, tenendo conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione si sarebbe compiuta soltanto posteriormente (nell'agosto del 2022); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FINIS ANTONIO nato a BARI il 16/03/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ei/t, Ritenutodurre che il reato si sarebbe estinto per la sua prescrizione avvenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, il ricorso di Antonio De Finis non si confronta con i corretti calcoli esplicitati nella sentenza, in base ai quali, tenendo conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione si sarebbe compiuta soltanto posteriormente (nell'agosto del 2022); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata nuova domanda di prestazioni d'invalidità ostacoli tecnici proroga della misura terapeutica documenti mancanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FINIS ANTONIO nato a BARI il 16/03/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ei/t, Ritenutodurre che il reato si sarebbe estinto per la sua prescrizione avvenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, il ricorso di Antonio De Finis non si confronta con i corretti calcoli esplicitati nella sentenza, in base ai quali, tenendo conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione si sarebbe compiuta soltanto posteriormente (nell'agosto del 2022); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglie e estensore Il Presidente