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Ordinanza — n. 32195/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for failure to prove prescription bar due to recidiva and suspension periods under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Franco Carignani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carignani argued that his conviction for calunnia had expired before the appealed judgment, but the court found this incorrect because recidiva and suspension periods interrupted the prescription timeline. Consequently, the court rejected the claim regarding the lack of intent and dismissed the entire recourse.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.; Artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen.: The prescription period for a crime is interrupted by recidiva and suspension periods, preventing the bar from taking effect if the new sentence is pronounced before the original period expires.

Parole chiave

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calunnia prescription recidiva interruption suspension periods inadmissible recourse Italian Penal Code allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.
Art. 160 comma 3 cod. pen.
Art. 161 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANI FRANCO nato a MONTERONI DI LECCE il 15/05/1943 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Franco Carignani, nel dedurre, anche con i motivi nuovi del 21 aprile 2023, che il reato di calunnia per il quale il ricorrente è stato condannato si sarebbe 'prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata, trascura che per effetto della recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, n. 2 cod. pen. e dell'applicazione degli artt. 160, comma terzo e 161 comma secondo, cod. pen., ai quali si aggiunge anche il computo dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, questa non si era compiuta al momento della pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo di ricorso, dedotto in questa sede, circa la prova della sussistenza del dolo di calunnia in capo al ricorrenteiviene genericamente correlato all'esistenza di sentenze a lui favorevoli; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente