Ordinanza — n. 32194/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ROSARIO nato a CASTELDACCIA il 03/07/1946 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel contestare la responsabilità di Rosario Buscemi per il reato di calunnia il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali [Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità e, in particolare, hanno illustrato le ragioni per le quali l'imputato non è credibile quando afferma di avere denunciato in buona fede il furto dell'assegno indicato nell'imputazione perché le dichiarazioni dei testimoni provano ch'egli lo aveva personalmente messo in circolazione non molto tempo prima; ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando che la pena è stata applicata nel minimo edittale e con esclusione della requisiva mentre non emergano elementi di valutazione favorevoli, anzi, al contrario, una condotta caratterizzata da contradditorie dichiarazioni successive alla commissione del fatto; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32194/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ROSARIO nato a CASTELDACCIA il 03/07/1946 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel contestare la responsabilità di Rosario Buscemi per il reato di calunnia il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali [Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità e, in particolare, hanno illustrato le ragioni per le quali l'imputato non è credibile quando afferma di avere denunciato in buona fede il furto dell'assegno indicato nell'imputazione perché le dichiarazioni dei testimoni provano ch'egli lo aveva personalmente messo in circolazione non molto tempo prima; ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando che la pena è stata applicata nel minimo edittale e con esclusione della requisiva mentre non emergano elementi di valutazione favorevoli, anzi, al contrario, una condotta caratterizzata da contradditorie dichiarazioni successive alla commissione del fatto; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ROSARIO nato a CASTELDACCIA il 03/07/1946 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel contestare la responsabilità di Rosario Buscemi per il reato di calunnia il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali [Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità e, in particolare, hanno illustrato le ragioni per le quali l'imputato non è credibile quando afferma di avere denunciato in buona fede il furto dell'assegno indicato nell'imputazione perché le dichiarazioni dei testimoni provano ch'egli lo aveva personalmente messo in circolazione non molto tempo prima; ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando che la pena è stata applicata nel minimo edittale e con esclusione della requisiva mentre non emergano elementi di valutazione favorevoli, anzi, al contrario, una condotta caratterizzata da contradditorie dichiarazioni successive alla commissione del fatto; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglier estensore Il President:e