Ordinanza — n. 32191/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LEONARDO nato a PALERMO il 23/02/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Leonardo Giacalone si limita a contestare in termini del tutto generici l'affermazione della responsabilità dell'imputato senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e senza riferimenti alla fattispecie concreta; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32191/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LEONARDO nato a PALERMO il 23/02/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Leonardo Giacalone si limita a contestare in termini del tutto generici l'affermazione della responsabilità dell'imputato senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e senza riferimenti alla fattispecie concreta; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE LEONARDO nato a PALERMO il 23/02/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Leonardo Giacalone si limita a contestare in termini del tutto generici l'affermazione della responsabilità dell'imputato senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e senza riferimenti alla fattispecie concreta; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglier estensore /(.. Il Presidente