Criminal appeal dismissed; court rejects claim that inconsistent witness statements prove innocence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Cavallari inadmissible, upholding the lower court's finding of guilt. Cavallari argued that inconsistencies between witness statements and his own testimony proved his innocence, but the court noted the appellate court already addressed these convergent arguments. The decision rests on the principle that the appellate court correctly applied common experience standards without logical flaws, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellate court's findings of fact are based on pertinent maxims of common experience applied without manifest illogicality, even if they contradict the appellant's claims regarding witness inconsistencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARI MAURIZIO nato a COMACCHIO il 18/08/1983 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto chei nel contestare la responsabilità di Maurizio Cavallaryl ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di 'pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità, anche dando conto, a differenza di quel che si deduce nel ricorso, della palese difformità delle dichiarazioni (scagionanti l'amico Raffaele Luciani accusato di violenza sessuale) rese in dibattimento rispetto a quelle rese precedentemente ai Carabinieri e del loro contrasto, su punti essenziali della vicenda, con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente chiarito come l'assoluzione di Luciani non rileva perché fondata sull'assunto che questi non intese il dissenso della persona offesa rispetto al rapporto sessuale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons liere estensore Il Presidente