Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32182/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32182/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI (GIÀ DIGA) RUGGIERO nato a BARLETTA il 25/06/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel contestare il disconoscimento del fatto di particolare tenuità e l'applicazione della recidiva il ricorso di Ruggiero Lombardi riproduce deduzioni .già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva è adeguatamente giustificata — evidenziando che rispetto ai due precedenti penali per rapina e violazione delle norme su controllo delle armi la resistenza a pubblico ufficiale per la quale si procede ex art. 337 cod. pen. si presenta come ulteriore espressione di violenza perché per due volte l'imputato t ha tentato di sfuggire ai militari, che lo affrontavano in occasione di un controllo di polizia, con violenza, tanto da richiedersi l'intervento di una seconda pattuglia, pur dopo avere espiato una pena detentiva non breve (6 anni e 10 mesi di reclusione) — e che anche la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante è stata congruamente argomentata dalla Corte di appello osservando che le stesse sono state concesse nel primo grado di giudizio nonostante che mancassero concreti elementi di valutazione favorevoli all'imputato, al quale peraltro la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 32182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. si presenta come ulteriore espressione di violenza perché per due volte l'imputato t ha tentato di sfuggire ai militari, che lo affrontavano in occasione di un controllo di polizia, con violenza, tanto da richiedersi l'intervento di una seconda pattuglia, pur dopo avere espiato una pena detentiva non breve (6 anni e 10 mesi di reclusione) — e che anche la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante è stata congruamente argomentata dalla Corte di appello osservando che le stesse sono state concesse nel primo grado di giudizio nonostante che mancassero concreti elementi di valutazione favorevoli all'imputato, al quale peraltro la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive tardivo pagamento delle spese tempestività dell'inoltro ritardo del ministero pubblico notifica tardiva dei difetti ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI (GIÀ DIGA) RUGGIERO nato a BARLETTA il 25/06/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel contestare il disconoscimento del fatto di particolare tenuità e l'applicazione della recidiva il ricorso di Ruggiero Lombardi riproduce deduzioni .già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva è adeguatamente giustificata — evidenziando che rispetto ai due precedenti penali per rapina e violazione delle norme su controllo delle armi la resistenza a pubblico ufficiale per la quale si procede ex art. 337 cod. pen. si presenta come ulteriore espressione di violenza perché per due volte l'imputato t ha tentato di sfuggire ai militari, che lo affrontavano in occasione di un controllo di polizia, con violenza, tanto da richiedersi l'intervento di una seconda pattuglia, pur dopo avere espiato una pena detentiva non breve (6 anni e 10 mesi di reclusione) — e che anche la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante è stata congruamente argomentata dalla Corte di appello osservando che le stesse sono state concesse nel primo grado di giudizio nonostante che mancassero concreti elementi di valutazione favorevoli all'imputato, al quale peraltro la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente