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Ordinanza — n. 32180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMADOU ROSE nato il 27/12/2000 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; t MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto che nel contestare l'applicazione della recidiva il ricorso di Mamadou Rose Diop riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare precedenti penali ma ha non irragionevolmente osservato che gli stessi sono relativi a reati in materKdi stupefacenti e (due) per resistenza a pubblico ufficiale e che, in questo contesto, l'ulteriore condotta ex art. 337 cod. pen, posteriore a una condanna, per le sue modalità (ginocchiate, pugni e morsi ai pubblici ufficiali interverYti nell'ambito di attività di repressione del traffico di stupefacenti) costituisce un fatto non occasionale e indicativo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen, posteriore a una condanna, per le sue modalità (ginocchiate, pugni e morsi ai pubblici ufficiali interverYti nell'ambito di attività di repressione del traffico di stupefacenti) costituisce un fatto non occasionale e indicativo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura formalismo eccessivo allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MAMADOU ROSE nato il 27/12/2000 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; t MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto che nel contestare l'applicazione della recidiva il ricorso di Mamadou Rose Diop riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare precedenti penali ma ha non irragionevolmente osservato che gli stessi sono relativi a reati in materKdi stupefacenti e (due) per resistenza a pubblico ufficiale e che, in questo contesto, l'ulteriore condotta ex art. 337 cod. pen, posteriore a una condanna, per le sue modalità (ginocchiate, pugni e morsi ai pubblici ufficiali interverYti nell'ambito di attività di repressione del traffico di stupefacenti) costituisce un fatto non occasionale e indicativo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigli e estensore Il Presidente