Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient reasoning on generic mitigating circumstances versus simple recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Pulvirenti inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's finding that generic mitigating circumstances outweighed simple recidivism, arguing the prior offense was minor and distant in time. The court rejected this, noting the prior act involved beating a public official and threats based on criminal lineage, constituting a grave robbery, which justified the appellate court's assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the balance between generic mitigating circumstances and simple recidivism is inadmissible if the prior offense, involving violence against a public official and threats, constitutes a grave crime that outweighs the appellant's arguments regarding its temporal distance or minor nature.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI PATRIZIO nato a TORINO il 27/05/1989 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel ricorso di Patrizio Pulvirenti viene contestata la motivazione circa il disconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva semplice osservando che il precedente penale è di scarso rilievo e temporalmente distante dal reato per il quale si procede ma non si confronta con l'argomentazione della Corte di appello che ha invece rilevato trattarsi di un fatto grave (rapina) e ha considerato, nel ponderare le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, che nel commettere il reato ex art. 337 cod. pen. per il quale si procede, l'imputato ha percosso un pubblico ufficiale e rivolto minacce vantandosi di essere figlio di un capo criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglie estensore Il Presidente