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Ordinanza — n. 32176/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32176/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCI CRISTIAN nato a PALERMO il 03/08/1990 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che nel ricorso di Cristian Verduci vengono contestate in termini del tutto generici la determinazione della pena in misura che si assume essere eccessiva, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; ritenuto che, invece, con adeguata motivazione/ la sentenza impugnata/ nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare l'esistenza dei precedenti penali ma ha osservato che alcuni di questi sono della stessa indole di quello per il quale si procede ex art. 336 cod. pen. e ha non irragionevolmente considerato che la minaccia a pubblico ufficiale commessa dall'imputato da detenuto ne manifesta una più accentuata pericolosità sociale/ nel negare le circostanze attenuanti generiche ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli che del resto r/41 / non sono neanche indicati dal ricorrenteleterminato la pena-base in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 32176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. e ha non irragionevolmente considerato che la minaccia a pubblico ufficiale commessa dall'imputato da detenuto ne manifesta una più accentuata pericolosità sociale/ nel negare le circostanze attenuanti generiche ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli che del resto r/41 / non sono neanche indicati dal ricorrenteleterminato la pena-base in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attenuazione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena minaccia nel diritto penale mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCI CRISTIAN nato a PALERMO il 03/08/1990 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che nel ricorso di Cristian Verduci vengono contestate in termini del tutto generici la determinazione della pena in misura che si assume essere eccessiva, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; ritenuto che, invece, con adeguata motivazione/ la sentenza impugnata/ nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare l'esistenza dei precedenti penali ma ha osservato che alcuni di questi sono della stessa indole di quello per il quale si procede ex art. 336 cod. pen. e ha non irragionevolmente considerato che la minaccia a pubblico ufficiale commessa dall'imputato da detenuto ne manifesta una più accentuata pericolosità sociale/ nel negare le circostanze attenuanti generiche ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli che del resto r/41 / non sono neanche indicati dal ricorrenteleterminato la pena-base in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente