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Ordinanza — n. 32175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUIGI nato a MESSINA il 14/09/1972 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Luigi Basile ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale e in particolare che in termini non illogici la Corte ha: ravvisato la volontarietà della condotta (non elisa dalla condizione di tossicopidendza addotta dal ricorrente), giustificando con la durata della evasione il disconoscimento della circostanze attenuanti generiche e il lieve scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena; applicato la recidiva, non irragionevolmente considerando l'evasione come sintomo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUIGI nato a MESSINA il 14/09/1972 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Luigi Basile ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale e in particolare che in termini non illogici la Corte ha: ravvisato la volontarietà della condotta (non elisa dalla condizione di tossicopidendza addotta dal ricorrente), giustificando con la durata della evasione il disconoscimento della circostanze attenuanti generiche e il lieve scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena; applicato la recidiva, non irragionevolmente considerando l'evasione come sintomo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute perizia psichiatrica insufficiente capacità di subire la carcerazione perizia medica aggiornata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUIGI nato a MESSINA il 14/09/1972 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; MOTIVI DELLA DIECISIONE Ritenuto che il ricorso di Luigi Basile ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale e in particolare che in termini non illogici la Corte ha: ravvisato la volontarietà della condotta (non elisa dalla condizione di tossicopidendza addotta dal ricorrente), giustificando con la durata della evasione il disconoscimento della circostanze attenuanti generiche e il lieve scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena; applicato la recidiva, non irragionevolmente considerando l'evasione come sintomo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consiglierejéstensore Il Presidente