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Ordinanza — n. 32170/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32170/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI GABRIELE nato a CATANZARO il 22/04/1957 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Gabriele Ricciardi, riguardanti la omessa disposizione di una perizia psichiatrica per accertare la sussistenza di un vizio di mente dei ricorrente, imputato ex art. 337 cod. pen., risultano manifestamente infondati perché, come adeguatamente motivato dalla Corte di appello, il personale sanitario intervenuto in occasione dell'arresto non ha rilevato alterazioni psichiche (ma soltanto una depressione ansiosa), né,, per altro verso, emerge il disturbo psichico genericamente addotto nel ricorso; ritenuto che, circa il disconoscimento del fatto di particolare tenuità, la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato che le gravi modalità della condotta (una opposizione violenta ai pubblici ufficiali che richiese un particolare impegno nel neutralizzarla) non consentono di configurarlo; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 32170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., risultano manifestamente infondati perché, come adeguatamente motivato dalla Corte di appello, il personale sanitario intervenuto in occasione dell'arresto non ha rilevato alterazioni psichiche (ma soltanto una depressione ansiosa), né,, per altro verso, emerge il disturbo psichico genericamente addotto nel ricorso; ritenuto che, circa il disconoscimento del fatto di particolare tenuità, la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato che le gravi modalità della condotta (una opposizione violenta ai pubblici ufficiali che richiese un particolare impegno nel neutralizzarla) non consentono di configurarlo; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale motivi di cassazione impedimento di un atto dell'autorità pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI GABRIELE nato a CATANZARO il 22/04/1957 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di Gabriele Ricciardi, riguardanti la omessa disposizione di una perizia psichiatrica per accertare la sussistenza di un vizio di mente dei ricorrente, imputato ex art. 337 cod. pen., risultano manifestamente infondati perché, come adeguatamente motivato dalla Corte di appello, il personale sanitario intervenuto in occasione dell'arresto non ha rilevato alterazioni psichiche (ma soltanto una depressione ansiosa), né,, per altro verso, emerge il disturbo psichico genericamente addotto nel ricorso; ritenuto che, circa il disconoscimento del fatto di particolare tenuità, la Corte d'appello ha puntualmente evidenziato che le gravi modalità della condotta (una opposizione violenta ai pubblici ufficiali che richiese un particolare impegno nel neutralizzarla) non consentono di configurarlo; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così