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Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 27/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonio Camilleri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale; ritenuto, in particolare, che ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute certificato sanitario incapacità lavorativa attestata valutazione dell'idoneità medica

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 27/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonio Camilleri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale; ritenuto, in particolare, che ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente