Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 27/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonio Camilleri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale; ritenuto, in particolare, che ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI ANTONIO nato a AGRIGENTO il 27/05/1972 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Antonio Camilleri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale; ritenuto, in particolare, che ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen.revidenziando come il ricorrente era ben consapevole che i Carabinieri intervennero in relazione a una discarica abusiva che si assumeva essere stata realizzata nel suo fondo (p. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente