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Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Maurizio Cannilieri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Maurizio Cannilieri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive impugnazione di decisioni amministrative durata dell'infrazione ammende per infrazione procedurale opposizione ricorso all'autorità di vigilanza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Maurizio Cannilieri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente