Cassation dismisses appeal as generic and reiterative, refusing factual re-evaluation of drug trafficking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Scuderi's appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reiterated the arguments from the lower court's appeal. Scuderi requested a re-evaluation of facts regarding his drug trafficking conviction, specifically challenging the qualification under Article 73 of the Drug Trafficking Act. The court rejected this, noting the appellate court had adequately assessed the objective and subjective gravity of the crime based on the quantity of substances and the defendant's conduct, thereby refusing any new factual review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 T.U. stup.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or qualifications of criminal acts; appeals must be specific and distinct from the lower court's reasoning, otherwise they are inadmissible as generic and reiterative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/01/1992 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Scuderi Giuseppe ' risulta inammissibile, perché il motivo è generico e reiterativo dell'appello; chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. Il ricorrente non si confronta, inoltre, con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto in relazione alla quantità della sostanza commercializzata (per 95 dosi singole medie di cocaina, 226 di hashish e 1342 di marijuana) e le modalità della condotta (attività di cessione abituale con annotazione dei nominativi e degli importi; inoltre era in possesso di una rilevante somma in contanti, euro 1280,00 non altrimenti giustificata). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso