Ordinanza — n. 32157/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Carderopoli Luigi risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato, in palese contrasto con il dato normativo. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il reato ha una pena massima edittale di anni 6 e, comunque, il danno arrecato all'erario non risulta irrisorio. Il ricorrente, del resto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistenti i presupposti per la particolare tenuità del fatto, li~-b<2. Ap‘AA..senr42, khpj-k),ApLA.Autilat_ la- 1.4.4e c-e- Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il reato ha una pena massima edittale di anni 6 e, comunque, il danno arrecato all'erario non risulta irrisorio. Il ricorrente, del resto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistenti i presupposti per la particolare tenuità del fatto, li~-b<2. Ap‘AA..senr42, khpj-k),ApLA.Autilat_ la- 1.4.4e c-e- Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDEROPOLI LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/05/1978 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Carderopoli Luigi risulta inammissibile, perché il motivo è palesemente infondato, in palese contrasto con il dato normativo. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il reato ha una pena massima edittale di anni 6 e, comunque, il danno arrecato all'erario non risulta irrisorio. Il ricorrente, del resto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistenti i presupposti per la particolare tenuità del fatto, li~-b<2. Ap‘AA..senr42, khpj-k),ApLA.Autilat_ la- 1.4.4e c-e- Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1